Amministrazioni Condominiali & Gestione Immobili 

Dal “CODICE CIVILE” – Della comunione in generale – Libro III -TITOLO VII - CAPO I

                                                                  

                                      DELLA COMUNIONE

Art. 1100 Norme regolatrici

Quando la proprietà o altro diritto reale spetta in comune a più persone, se il titolo o la legge (Cod.

Nav. 258 e seguenti, 872 e seguenti) non dispone diversamente, si applicano le norme seguenti

(2711).

Art. 1101 Quote dei partecipanti

Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono uguali.

Il concorso dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in proporzione

delle rispettive quote.

Art. 1102 Uso della cosa comune

Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non

impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può

apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

Il partecipante non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri partecipanti, se

non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso (1164).

Art. 1103 Disposizioni della quota

Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il godimento della cosa nei limiti

della sua quota.

Per le ipoteche costituite da uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV

del titolo III del libro VI (2825).

Art. 1104 Obblighi dei partecipanti

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento

della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti,

salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto (882).

La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.

Il cessionario (1260) del partecipante e tenuto in solido (1292 e seguenti) con il cedente a pagare i

contributi da questo dovuti e non versati.

Art. 1105 Amministrazione

Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della cosa comune (1106).

Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della maggioranza dei partecipanti,

calcolata secondo il valore delle loro quote, sono obbligatorie per la minoranza dissenziente.

Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati

preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione.

Se non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si

forma una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun

partecipante può ricorrere alla autorità giudiziaria. Questa provvede in camera di consiglio e può

anche nominare un amministratore (872).

Art. 1106 Regolamento della comunione e nomina di amministratore

Con la maggioranza calcolata nel modo indicato dall'articolo precedente, può essere formato un

regolamento per l'ordinaria amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune.

Nello stesso modo l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un

estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.

Art. 1107 Impugnazione del regolamento

Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento

della comunione entro trenta giorni (2964) dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il

termine decorre dal giorno in cui e stata loro comunicata la deliberazione. L'autorità giudiziaria

decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte (1109).

Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia stato impugnato,

questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai singoli partecipanti.

Art. 1108 Innovazioni e altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione

Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore

complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento

della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento, purché esse non pregiudichino il

godimento di alcuno dei partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre

che non risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.

E' necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti

reali sul fondo comune e per le locazioni di durata superiore a nove anni.

L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia

lo scopo di garantire la restituzione delle somme mutate per la ricostruzione o per il miglioramento

della cosa comune.

Art. 1109 Impugnazione delle deliberazioni

Ciascuno dei componenti la minoranza dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria

le deliberazioni della maggioranza:

l) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la deliberazione e gravemente

pregiudizievole alla cosa comune;

2) se non è stata osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105

3) se la deliberazione relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione e in

contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108 (1137-2).

L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza (2964 e seguenti), entro trenta giorni

dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la

deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità giudiziaria può ordinare la sospensione del

provvedimento deliberato.

Art. 1110 Rimborso di spese

Il partecipante che, in caso di trascuranza degli altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto

spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.

Art. 1111 Scioglimento della comunione

Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione (1506); l'autorità

giudiziaria può stabilire una congrua dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se

l'immediato scioglimento può pregiudicare gli interessi degli altri (717).

Il patto di rimanere in comunione per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto

anche per gli aventi causa dai partecipanti. Se e stato stipulato per un termine maggiore di questo si

riduce a dieci anni.

Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità giudiziaria può ordinare lo scioglimento della

comunione prima del tempo convenuto.

Art. 1112 Cose non soggette a divisione

Lo scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise,

cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate.

Art. 1113 Intervento nella divisione e opposizione

I creditori e gli aventi causa da un partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese,

ma non possono impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato un'opposizione

(2646) anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi l'esperimento dell'azione

revocatoria o dell'azione surrogatoria (2900 e seguenti).

Nella divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto indicato dal comma

precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione dell'atto di divisione e, se si tratta di

divisione giudiziale, prima della trascrizione della relativa domanda.

Devono essere chiamati a intervenire, perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori

iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a trascrizione e

trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di

divisione giudiziale (2646, 2685, 2825).

Nessuna ragione di prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro

le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento nascenti da titolo

anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione (737 e seguenti).

Art. 1114 Divisione in natura

La divisione ha luogo in natura, se la cosa può essere comodamente divisa in parti corrispondenti

alle quote dei partecipanti (718 e seguenti).

Art. 1115 Obbligazioni solidali dei partecipanti

Ciascun partecipante può esigere che siano estinte le obbligazioni in solido (1292) contratte per la

cosa comune, le quali siano scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione.

La somma per estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune, e, se la

divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua frazione della cosa, salvo

diverso accordo tra i condividenti.

Il partecipante che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella divisione

per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri condividenti.

Art. 1116 Applicabilità delle norme sulla divisione ereditaria

Alla divisione delle cose comuni si applicano le norme sulla divisione dell'eredità (713 e seguenti,

757 e seguenti), in quanto non siano in contrasto con quelle sopra stabilite.